Sez. L, Sentenza n. 1876 del 18/03/1986 (Rv. 445159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE - POTERE DI SCELTA DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CRITERI PREVISTI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E CRITERI EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 SULLA MOBILITÀ INTERAZIENDALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE - POTERE DI SCELTA DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CRITERI PREVISTI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E CRITERI EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 SULLA MOBILITÀ INTERAZIENDALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione deve essere esercitato dal datore di lavoro con l'osservanza sia dei limiti costituiti dalla coerenza con la cosiddetta causa integrabile che giustifica l'intervento della C.i.G. (talché è il datore di lavoro che ha l'Onere di provare il nesso causale tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione), sia del limite rappresentato dal divieto di Atti discriminatori e dal rispetto del principio di correttezza e buona fede (talché il lavoratore può provare di essere stato illegittimamente scelto per aver subito delle discriminazioni o dei comportamenti scorretti o in mala fede del datore di lavoro), sia infine dal limite costituito dal rispetto di eventuali accordi aziendali che specifichino e condizionino l'effettivo Esercizio di detto potere; non possono invece trovare applicazione né i criteri previsti dall'accordo interconfederale del 20 dicembre del 1950, recepito nel d.P.R. n. 1019 del 1960, sui licenziamenti per riduzione di personale (non sussistendo i presupposti per il ricorso all'analogia), né quelli contemplati dall'art. 25 della legge n. 675 del 1977 (per la formazione delle graduatorie per la mobilità interaziendale) comportante la cessazione del rapporto del personale esuberante. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto legittimi i criteri - previsti da un accordo aziendale - dell'assenteismo anomalo ricorrente e delle esigenze professionali; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)