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Sez. L, Sentenza n. 6444 del 06/12/1984 (Rv. 438024 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - PAGAMENTO DI UNA PARTE NEL CORSO DEL RAPPORTO - INTERESSI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - RISCOSSIONE INDEBITA DELLA PARTE DI DETTA INDENNITÀ PER INVALIDITÀ RISALENTE ALLA VOLONTÀ DI ENTRAMBE LE PARTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438024-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - PAGAMENTO DI UNA PARTE NEL CORSO DEL RAPPORTO - INTERESSI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - RISCOSSIONE INDEBITA DELLA PARTE DI DETTA INDENNITÀ PER INVALIDITÀ RISALENTE ALLA VOLONTÀ DI ENTRAMBE LE PARTI - CONSEGUENZE.*

Qualora una parte dell'indennità di anzianità sia stata corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, mentre il conteggio finale dell'indennità deve essere riferito sempre all'ultima retribuzione, gli interessi a favore del datore di lavoro vanno computati solo se la liquidazione parziale ed anticipata sia stata accettata a titolo di acconto; ove, invece, l'indennità sia stata versata per una fittizia, e quindi illecita risoluzione del rapporto di lavoro, il suo pagamento, in quanto privo di causa, dà luogo ad un indebito oggettivo e gli interessi sono dovuti solo se il lavoratore ha percepito le somme in mala fede. Tale condizione non ricorre se la riscossione è risultata indebita, con la conseguente irrilevanza dei frazionamenti fittizi del rapporto, per violazione del principio dell'infrazionabilità, e la fittizietà non discende da una simulazione dello scioglimento del rapporto medesimo, bensì da una particolare ipotesi di frode alla legge, che presuppone, per gli interessi in gioco, l'intento fraudolento del solo datore di lavoro, che se ne giova e sfugge all'inquadramento nella figura generale, risultante dagli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ., la quale fa risalire la ragione invalidatrice alla volontà di entrambe le parti. (Conf 2034/78, mass nn 391391 e 391390).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)