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Sez. L, Sentenza n. 2034 del 28/04/1978 (Rv. 391391 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - CORRESPONSIONE D'UNA PARTE DELL'INDENNITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - CONTEGGIO FINALE - CRITERI - INTERESSI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391391-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - CORRESPONSIONE D'UNA PARTE DELL'INDENNITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - CONTEGGIO FINALE - CRITERI - INTERESSI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI.*

Qualora una parte dell'indennita d'anzianita sia stata corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, mentre il conteggio finale dell'indennita deve essere riferito sempre all'ultima retribuzione, gli interessi a favore del datore di lavoro vanno computati solo se la liquidazione parziale ed anticipata sia stata accettata a titolo d'accordo, ed invece, ove l'indennita sia stata versata per una fittizia e, quindi, illecita risoluzione del rapporto di lavoro, il suo pagamento, in quanto privo di causa, da luogo ad un indebito oggettivo, e gli interessi sono dovuti solo se il lavoratore ha percepito le somme in mala fede. (Conf 2131/77, mass n 385864).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)