Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 02/06/1983 (Rv. 428678 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - SUA INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - SUA INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'interpretazione extratestuale di una clausola contrattuale è ammessa o quando il testo di essa sia lacunoso, o quando, pur essendo in sè univoco, sia smentito o, comunque, reso dubbio da indici esterni o dallo stesso spirito della convenzione, sicché non è possibile stabilire in modo chiaro e preciso il regolamento negoziale adottato se non attraverso l'esame di altri elementi ed il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari. (V 3342/82, mass n 421321; (V 2453/81, mass n 413225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)