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Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 02/06/1983 (Rv. 428678 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - SUA INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428678-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - SUA INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione extratestuale di una clausola contrattuale è ammessa o quando il testo di essa sia lacunoso, o quando, pur essendo in sè univoco, sia smentito o, comunque, reso dubbio da indici esterni o dallo stesso spirito della convenzione, sicché non è possibile stabilire in modo chiaro e preciso il regolamento negoziale adottato se non attraverso l'esame di altri elementi ed il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari. (V 3342/82, mass n 421321; (V 2453/81, mass n 413225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)