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Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 24/04/1981 (Rv. 413225 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - APPLICABILITA DEL RELATIVO CRITERIO ERMENEUTICO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413225-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - APPLICABILITA DEL RELATIVO CRITERIO ERMENEUTICO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE.*

In tema d'interpretazione del contratto, la valutazione del comportamento delle parti, anche successivo alla stipulazione, e, in genere, il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, di cui agli artt 1363 e segg cod civ sono doverosi quando il contenuto letterale dei patti negoziali non sia idoneo di per se ad evidenziare inequivocamente la comune intenzione delle parti medesime. (nella specie, con riguardo al regolamento del condominio di edificio, che consentiva l'utilizzazione delle singole unita immobiliari soltanto ad abitazione o a 'studio professionale privatò, la suprema Corte ha cassato, alla stregua del principio di cui sopra, la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto vietata la destinazione ad 'Agenzia assicurativà, senza considerare che l'equivocita della suddetta espressione del regolamento, di per se non riferibile alle sole cosiddette professioni liberali, imponeva di avvalersi dei menzionati criteri interpretativi sussidiari).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)