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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25257 del 11/10/2018 (Rv. 650747 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Ammortamenti anticipati - Conferitario d'azienda - Principio di continuità fiscale - Operatività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650747-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi di impresa, il conferitario di azienda non può avvalersi del principio di continuità fiscale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 per gli ammortamenti anticipati per i quali il conferente abbia optato per il regime agevolato di cui all'art. 102, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), poiché tale disposizione riguarda specificamente la cessione dei beni materiali già utilizzati da altri e, trattandosi di agevolazione, ha carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 3, Decreto Legisl. 08/10/1987 num. 358 art. 4, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)