Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 07/02/2013 (Rv. 625274 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Agevolazioni previste dall'art. 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Programmi costruttivi realizzati direttamente da enti pubblici come edilizia sovvenzionata - Applicabilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Le norme in tema di agevolazioni ed esenzioni fiscali, nella specie relative all'imposta di registro in misura fissa e all'esenzione dalle imposte catastali ed ipotecarie previste dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica: pertanto, le cessioni di diritti reali dello IACP (ed ora ATER, che è succeduta per legge allo IACP in tutti i rapporti giuridici), possono fruire del citato regime agevolato solo se i relativi atti sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al titolo IV della legge n. 865 del 1971, alla stregua di programmi costruttivi attuati direttamente da enti pubblici, e non anche di edilizia agevolata e convenzionata, di cui al titolo V di quest'ultima legge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)