diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2469 del 28/04/1979 (Rv. 398789 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE CON VENDITE IMMOBILIARI DA SOGGETTI NON IMPRENDITORI COMMERCIALI - INCLUSIONE NEL REDDITO IMPONIBILE - CONDIZIONI - MERA ALIENAZIONE DI UN TERRENO IN LOTTI - AUTOMATICO CARATTERE SPECULATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398789-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE CON VENDITE IMMOBILIARI DA SOGGETTI NON IMPRENDITORI COMMERCIALI - INCLUSIONE NEL REDDITO IMPONIBILE - CONDIZIONI - MERA ALIENAZIONE DI UN TERRENO IN LOTTI - AUTOMATICO CARATTERE SPECULATIVO - ESCLUSIONE.*

Le plusvalenze realizzate con vendite immobiliari, da un soggetto non imprenditore commerciale, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell'art 81 secondo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), se "dipendenti da operazioni speculative". Detta tassabilita, pertanto, postula il riscontro di un'attivita del venditore, logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione del bene plusvalente, la quale abbia carattere strumentale rispetto al conseguimento dell'incremento di valore, e che puo consistere nello stesso acquisto dell'immobile, ove, per caratteristiche ed elementi obiettivi, risulti preordinato alla successiva alienazione, ovvero in un'attivita posteriore all'acquisto medesimo e rivolta ad agevolare o potenziare l'incidenza di fattori incrementativi, come nel caso di lottizzazione e sistemazione di suoli in zona di espansione urbanistica. Ne consegue, con riferimento a quest'ultima ipotesi, che la mera alienazione di un terreno in lotti non e di per se sufficiente a configurare operazione speculativa, al fine indicato, occorrendo altresi il compimento di una concreta attivita di predisposizione del terreno stesso o comunque di valorizzazione per la sua utilizzazione edilizia. (V 2880/77, mass n 386453).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)