diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1664 del 25/01/2007 (Rv. 594311 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisito reddituale - Coesistenza all'atto dell'erogazione - Necessità - Decreto attuativo ex art. 3 legge n. 407 del 1990 - Effetti innovativi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594311-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La legge n. 407 del 1990 non ha innovato il principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali, requisiti da verificarsi "in contemporanea" con l'erogazione, atteso che l'art. 3 ha previsto l'adozione del decreto attuativo "ai soli fini dell'accertamento", ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro a innovare alla disciplina sostanziale delle prestazioni, né avrebbe potuto un decreto interministeriale, ai soli fini dell'accertamento dei requisiti reddituali, modificare una fonte primaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, correttamente, ai soli fini dell'accertamento amministrativo, aveva ritenuto operante il d.m. nel quale, per motivi pratici, si faceva riferimento al reddito dell'anno precedente, nella previsione della permanenza del requisito reddituale secondo un criterio probabilistico).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 31/10/1992 num. 533

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)