Sez. L, Sentenza n. 17624 del 28/07/2010 (Rv. 614995 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti reddituali - Coesistenza con l'erogazione del trattamento - Necessità - Conseguenza - Accertamento giudiziale - Periodo di riferimento - Anno di decorrenza della prestazione - Accertamento in via amministrativa - Differenza - Riferibilità all'anno precedente - Fondamento - Conferma del principio ex art. 35, commi 8 e 9, d.l. n. 297 del 2008. convertito nella legge n. 14 del 2009.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, la pensione di invalidità) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva".
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 30 com. 2, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 297 art. 35 com. 8, Decreto Legge 30/12/2008 num. 297 art. 35 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)