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Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 10/04/1968 (Rv. 332517 - 01)

STATO CIVILE - IN GENERE - AZIONI DI RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - NOZIONE - DIFFERENZE DELL'AZIONE DI STATO- FATTISPECIE IN TEMA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA D'ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO NON DELIBATA.*
Stato
decisa il 1968-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332517-01

STATO CIVILE - IN GENERE - AZIONI DI RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - NOZIONE - DIFFERENZE DELL'AZIONE DI STATO- FATTISPECIE IN TEMA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA D'ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO NON DELIBATA.*

Le azioni di rettificazione degli Atti di stato civile sono soltanto quelle che si esperiscono quando si debba provvedere alla ricostruzione di registri distrutti o smarriti ovvero disporre la integrazione di un atto incompleto o la correzione di errori materiali o l'eliminazione di omissioni nelle quali si sia eventualmente incorsi nella redazione dell'atto. Si ha Azione di stato quando l'attore non si limiti a dedurre l'esistenza di un errore materiale da parte dell'ufficiale dello stato civile, ma l'esistenza di un errore di diritto e violazione di legge commessa da detto ufficiale (consistente, nella specie, nella trascrizione e annotazione di una sentenza straniera di annullamento di matrimonio non delibata, e quindi rivendicandosi in sostanza da parte dell'attore il proprio stato di persona sposata che, almeno formalmente, era venuto meno con la trascrizione di detta sentenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 454 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)