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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017 (Rv. 643806 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Rinvio ad altro atto costituente il presupposto impositivo - Omessa indicazione dei relativi estremi - Difetto di motivazione - Configurabilità - Limiti - Contestazione dei presupposti impositivi ed omessa allegazione del pregiudizio al diritto di difesa - Nullità della cartella - Esclusione - Conseguenze - Espressa indicazione di anteriori avvisi di accertamento ed in relazione ai quali sia stata omessa l'indicazione del pendente contenzioso - Difetto di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643806-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)