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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018 (Rv. 649805 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Rinvio ad altro atto costituente il presupposto impositivo - Omessa indicazione dei relativi estremi - Nullità della cartella - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649805-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

La cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto viziata la cartella di pagamento che indicava le ragioni della pretesa rinviando ad una comunicazione d'irregolarità non allegata e non comunicata previamente al contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)