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Sez. 2, Sentenza n. 2685 del 22/10/1973 (Rv. 366181 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366181-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI.*

A seguito della sentenza n 160 del 6 luglio 1971 della Corte costituzionale, la norma dell'art 10, comma primo del RDL 14 aprile 1939, n 636, pone un unico ed identico criterio di Determinazione del grado di invalidita ('a meno della metà) sia per gli impiegati che per gli operai. (Conf 1363/73, mass n 364005).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)