Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 14/05/1973 (Rv. 364005 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI.*
L'art 10, primo comma, RDL 14 aprile 1939 n 636, modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 con la soppressione per illegittimita costituzionale delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, pone attualmente un criterio unico per la Determinazione del grado di invalidita pensionabile ('a meno della metà) sia per gli impiegati sia per gli operai. (Conf 2402/72, mass n 359836).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)