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Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 04/12/1984 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168634 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168634-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento può anche essere implicita. Pertanto non è ravvisabile il vizio di cui all'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. allorché la sentenza, pur non facendo riferimento alle richieste istruttorie della parte, dia una dimostrazione adeguata del raggiunto convincimento circa la consistenza degli elementi di prova già acquisiti a carico del prevenuto e indichi ragioni tali da fare apparire chiara la superfluità di nuove indagini. (Conf mass n 152650, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)