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Sez. 5, Sentenza n. 2525 del 22/01/1982 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152650 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - DI RIGETTO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152650-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - DI RIGETTO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento può anche essere implicita. Pertanto non è ravvisabile il vizio di cui all'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., allorché la sentenza, pur non facendo riferimento alle richieste istruttorie della parte, dia una dimostrazione adeguata del raggiunto convincimento circa la consistenza degli elementi di prova già acquisiti e indichi ragioni tali da far apparire chiara la superfluità di nuove indagini. (Conf mass n 146256; (Conf mass n 143847).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)