Sez. 5, Sentenza n. 7665 del 16/05/2003 (Rv. 563190 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa "semplice" ex D.L. n. 429 del 1982 - Sentenza della Corte cost. n. 175 del 1986 - Effetti - Avvisi di accertamento - Notificazione dopo il 14 luglio 1982 - Preclusione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie (così detto condono), a norma degli artt. 14 e 18 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificati dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, la dichiarazione integrativa del contribuente che sia soltanto semplice, in quanto non contenente l'espressa ed onnicomprensiva richiesta di definizione automatica ai sensi del successivo art. 19, non impedisce accertamenti in rettifica nei limiti indicati dall'art. 18, né impedisce il prosieguo delle eventuali controversie per quanto attiene alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla stessa dichiarazione integrativa. Ne consegue che, in presenza di una dichiarazione integrativa di tale specie e nel corso delle dette controversie difettano le condizioni per l'operatività degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, preclusiva della notificazione di avvisi di accertamento dopo il 14 luglio 1982 nei soli casi di istanza idonea a provocare il così detto condono automatico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 18, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)