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Sez. 5, Sentenza n. 423 del 11/01/2008 (Rv. 601776 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 - Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 cit. - Conseguenze - Nullità o inefficacia della dichiarazione integrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601776-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 luglio 1982), non comporta l'inesistenza o la nullità dell'avviso di accertamento notificato successivamente a quest'ultima data, ma solo la sua annullabilità, che può essere fatta valere dal contribuente soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito, non essendo ancora scaduto il termine per l'impugnazione o essendo pendente il relativo giudizio. Pertanto, nel caso in cui il contribuente, invece di impugnare l'avviso di accertamento, abbia proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 cit., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che restano validi anche l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento emessi in accoglimento della volontà del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)