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Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 07/05/1980 (Rv. 406771 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - GARANZIA IMPROPRIA - GARANTE CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA CONTRO L'ATTORE NON AVENTE ESTESO LA DOMANDA AL TERZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - IMPUGNAZIONE ESTESA NEI CONFRONTI DEL GARANTITO E PER L'AFFERMAZIONE DI EFFETTI GIURIDICI NEL RAPPORTO DI GARANZIA - CHIAMATO IN GARANZIA E INTERVENTORE ADESIVO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - GARANZIA IMPROPRIA - GARANTE CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA CONTRO L'ATTORE NON AVENTE ESTESO LA DOMANDA AL TERZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - IMPUGNAZIONE ESTESA NEI CONFRONTI DEL GARANTITO E PER L'AFFERMAZIONE DI EFFETTI GIURIDICI NEL RAPPORTO DI GARANZIA - CHIAMATO IN GARANZIA E INTERVENTORE ADESIVO - DIFFERENZE.*

Nelle ipotesi di garanzia impropria, condizione, necessaria e sufficiente, dell'ammissibilita dell'impugnazione autonoma del garante, chiamato in causa dal convenuto, contro l'attore che non abbia esteso a lui la domanda, e, sotto l'aspetto della legittimazione processuale, il fatto che quell'impugnazione sia proposta anche nei confronti del garantito e per l'affermazione di effetti giuridici (solitamente negativi o riduttivi di obbligazione) nel rapporto di garanzia. Tale condizione diversifica, sottolineandone l'indipendenza, la posizione processuale del chiamato in garanzia rispetto a quella dell'interventore meramente adesivo, ad adiuvandum il convenuto. (V 511/80, mass n 403895; (V 1767/79, mass n 398124; (V 5812/78, mass n 395637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)