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Sez. 3, Sentenza n. 511 del 22/01/1980 (Rv. 403895 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - IMPUGNAZIONE DEL GARANTE IN ORDINE AL RAPPORTO PRINCIPALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - IMPUTAZIONE AL TERZO DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA - CONTESTAZIONE NEGLI ALTRI CASI DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - POSIZIONE DI PARTE ACCESSORIA DEL CHIAMATO - CONFIGURABILITA - AUTONOMIA E SCINDIBILITA DELLA CAUSA DI GARANZIA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403895-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - IMPUGNAZIONE DEL GARANTE IN ORDINE AL RAPPORTO PRINCIPALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - IMPUTAZIONE AL TERZO DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA - CONTESTAZIONE NEGLI ALTRI CASI DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - POSIZIONE DI PARTE ACCESSORIA DEL CHIAMATO - CONFIGURABILITA - AUTONOMIA E SCINDIBILITA DELLA CAUSA DI GARANZIA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata, cioe, su un titolo diverso e autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante puo proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nel solo caso in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessita della trattazione della causa e della sua stessa difesa, poiche si assume essere unicamente imputabile al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilita. In tutti gli altri casi, la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti anche l'esistenza dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato medesimo nella posizione di parte accessoria - ossia di interveniente adesivo dipendente - ma non fa venir meno l'autonomia e la scindibilita della causa principale da quella di garanzia, con la conseguenza che, se la prima non e oggetto di impugnazione da parte dell'attore o del chiamante, il chiamato puo proporre impugnazione solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell'ambito del relativo rapporto, la facolta di riproporre le questioni inerenti all'esistenza e alla validita dell'obbligazione del chiamante verso l'attore. (Conf 4084/77, mass n 387767; (Conf 1630/77, mass n 385335; (Conf 1158/74, mass n 369166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)