diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6338 del 06/06/1995 (Rv. 492691 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Intervento del sindacato o delle rappresentanze sindacali ex art. 5 legge n. 164 del 1975 - Funzione - Garanzia del carattere non discriminatorio della scelta dei dipendenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492691-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni l'intervento del sindacato o delle rappresentanze sindacali in fabbrica, od in mancanza delle confederazioni maggiormente rappresentative, è previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (recante "Provvedimenti per la garanzia del salario") al fine dell'esame della situazione aziendale nel suo complesso, della verifica e della sussistenza della crisi nonché della valutazione degli interessi dei lavoratori in una dimensione globale, con lo scopo di tutelare l'interesse collettivo dei lavoratori alla salvaguardia dei livelli occupazionali, restando escluso che, con riferimento alle specifiche posizioni dei singoli lavoratori, tale intervento sia di per sè idoneo a garantire che la scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione, ancorché effettuata secondo i tempi e le fasi concordate in sede sindacale, non sia frutto di discriminazione a danno di taluni ed in favore di altri dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)