Sez. L, Sentenza n. 1584 del 08/03/1986 (Rv. 444958 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - ADESIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - SUFFICIENZA AI FINI DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - ADESIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - SUFFICIENZA AI FINI DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Il fatto che il datore di lavoro, prima di far ricorso alla cassa integrazione guadagni, abbia attivato le procedure di consultazione sindacale previste dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 ed abbia ottenuto l'adesione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, non rende di per sè legittima la sospensione dei lavoratori ove in concreto non sussista l'indefettibile requisito di una causa integrabile, quale prevista dalla normativa in materia, atteso che i diritti individuali dei lavoratori non sono disponibili in Sede sindacale, operando l'intervento del Sindacato sul piano degli interessi collettivi in base ad un rapporto di mandato o allo stesso rapporto associativo con gli iscritti ed essendo quindi il Sindacato stesso carente di potere di rappresentanza in ordine a quelle situazioni soggettive di cui solo il lavoratore od un suo diretto rappresentante può disporre. (V 4658/83, mass n 429545).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)