Sez. 3, Sentenza n. 349 del 13/02/1970 (Rv. 345254 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - EFFETTI.*
La norma dell'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non protrae al 15 settembre la scadenza dei termini processuali scadenti nel periodo cosidetto feriale, ma ne sospende il corso durante tale periodo, il che comporta semplicemente l'eliminazione, dal computo dei termini, dei giorni appartenenti al periodo stesso. (V 2909-69 massima n 342753 1949-69 massima n 341112 1755-69 massima n 340794).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)