Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 20/05/1969 (Rv. 340794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - PROROGA DEI TERMINI - ESCLUSIONE - EFFICACIA SOSPENSIVA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - PROROGA DEI TERMINI - ESCLUSIONE - EFFICACIA SOSPENSIVA - CONSEGUENZE.*
L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, non si e limitato a prorogare sino al 16 settembre di ogni anno i termini processuali scadenti nel periodo compreso fra il primo agosto ed il 15 settembre, ma ha disposto una vera sospensione di detti termini durante tale periodo, il quale, quindi, non va calcolato ai fini del computo del termine che ricomincia a decorrere subito dopo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione. (Conf 3615/68, mass n 336875 2180/66, mass n 324256).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)