diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11272 del 28/08/2000 (Rv. 541097 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Legittima risoluzione del rapporto prima del trasferimento - Prosecuzione del rapporto con il cessionario - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541097-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di trasferimento d'azienda, il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto si sia legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo; in caso contrario invece il rapporto prosegue "ope legis" con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)