Sez. L, Sentenza n. 2521 del 06/03/1998 (Rv. 513433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Licenziamento fondato unicamente sul fatto del trasferimento - Nullità - Risarcimento del danno conseguente - Norme codicistiche sull'illecito contrattuale - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Il trasferimento d'azienda - in qualunque forma realizzato e quindi anche, indirettamente, attraverso la restituzione dei beni aziendali dall'imprenditore affittuario al proprietario e la cessione in affitto da questo ad altro datore di lavoro - fa sì che il rapporto prosegua con l'acquirente (anche se non imprenditore ma associazione senza scopo di lucro) e che il lavoratore conservi tutti i diritti derivanti. Ne consegue che il licenziamento, fondato unicamente sul fatto del trasferimento, è affetto da nullità, che va dichiarata dal giudice, il quale emette una sentenza di mero accertamento della prosecuzione del rapporto ed eventualmente condanna il datore, o i datori succedutisi, a risarcire al prestatore il danno, derivato dall'allontanamento dal posto di lavoro, secondo le norme codicistiche sull'illecito contrattuale (art. 1218 cod. civ. e ss.) e non già secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori ovvero dall'art. 8 della legge n.604 del 1966.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)