Sez. 5, Ordinanza n. 9353 del 08/04/2024 (Rv. 670804-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione - Accollo negoziale del debito di imposta - Accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di riscossione, l'accollo negoziale del debito di imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale, è rilevante esclusivamente tra le parti, per cui l'Amministrazione finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo del tributo.
Cod. Civ. art. 1273, Costituzione art. 53, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)