Sez. U, Sentenza n. 28162 del 26/11/2008 (Rv. 605548 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione - Accollo negoziale del debito di imposta (IVA) - Avviso di mora notificato al debitore accollante - Nullità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
Nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, è nullo l'avviso di mora relativo a un debito tributario in relazione alla tardiva presentazione della denuncia IVA, notificato ai debitori accollanti, poiché la disposizione di cui all'art. 11, comma 1 del d.l. n. 151 del 1991 trova applicazione nelle ipotesi di solidarietà tributaria, mentre la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)