Sez. 1, Sentenza n. 1918 del 29/04/1986 Cc. (dep. 30/07/1986) Rv. 173456 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE - MODI DI ACCERTAMENTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE - MODI DI ACCERTAMENTO.*
La pericolosità considerata dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 è quella sociale in senso lato; comprende, cioè, da una parte la semplice immoralità non costituente reato e dall'altra l'accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa. Tale pericolosità si può ricavare legittimamente dall'esame della intera personalità del soggetto e da situazioni o fatti che giustificano sospetti e presunzioni, fondati su elementi obiettivi e fatti specifici ed accertati fra cui certamente possono essere compresi il tenore di vita, precedenti penali, denunce per reati non colposi, e comunque il complessivo "modus vivendi" del soggetto. (Conf mass n 165500 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)