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Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 12/06/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165500 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165500-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*

La pericolosità considerata dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 è quella sociale in senso lato; comprende, cioè, da una parte la semplice immoralità non costituente reato e dall'altra l'accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona, nei confronti della quale non si raggiunga una prova sicura di reità per un delitto. Tale pericolosità non è necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per la commissione di un reato, ma si ricava dall'esame della intera personalità del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati quali la compagnia a pregiudicati, l'omertà, la Mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita e le denunce per delitti anche colposi. (V mass n 119059, sulla prima parte; (V mass n 116742; (V mass n 108096; (V mass n 106376; (V mass n 106339).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)