Sez. 3, Sentenza n. 3416 del 10/05/1988 (Rv. 458781 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DIFETTO STRUTTURALE O FUNZIONALE DELLA COSA - CONSEGUENTE PERICOLOSITÀ DELLA STESSA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - MANCATA ADOZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELLE OPPORTUNE CAUTELE - EFFETTI IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE EX ARTT. 2056 E 2057 COD. CIV. - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DIFETTO STRUTTURALE O FUNZIONALE DELLA COSA - CONSEGUENTE PERICOLOSITÀ DELLA STESSA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - MANCATA ADOZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELLE OPPORTUNE CAUTELE - EFFETTI IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE EX ARTT. 2056 E 2057 COD. CIV. - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Con riguardo alla responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia a termini dell'art. 2051 cod. civ., la conoscenza che il terzo, che si avvalga della cosa, abbia del difetto strutturale o funzionale della cosa medesima e, quindi, della pericolosità dell'uso in relazione al suo stato, anche non apparente, deve essere valutata dal giudice del merito unitamente alla varietà dei mezzi di cui il terzo - considerata la sua esperienza di vita e le nozioni di cultura - dispone per entrare in contatto fisico con la cosa ed avvalersene senza ricevere danno, al fine di stabilire se ed in quale misura la mancata adozione di cautele sia addebitabile a colpa del danneggiato, diminuendo comparativamente la responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, primo comma, cod. civ.. (V 5545/79, mass n 402136; (V 2584/73, mass n 366051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)