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Sez. 3, Sentenza n. 3957 del 26/04/1994 (Rv. 486362 - 01)

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere | Concorso del fatto colposo del danneggiato - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486362-01

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - In genere

L'art. 1227 comma primo cod. civ., a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità (presunta) del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)