Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26669 del 10/11/2017 (Rv. 646839 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
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In tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’Agea dell’intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la l. n. 228 del 2012 (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuta necessaria sia l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che di quello di riscossione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Legge 09/04/2009 num. 33, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)