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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 243 del 2002

Decisione
decisa il 2002-06-05, depositata il 2002-06-14
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:243
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 27069

  • Reati e pene
  • Depenalizzazione dei reati minori
  • Difetto di motivazione della questione sollevata, con mero rinvio a un’eccezione di parte, non precisata
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, in tema di depenalizzazione dei reati minori. Infatti l'ordinanza di rimessione è totalmente carente di indicazioni sugli elementi di fatto della controversia, non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non è neppure precisato, e non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma. - Sul principio costantemente affermato della autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione e della impossibilità di integrare le lacune con il rinvio ad altri atti, v. citata ordinanza n. 556/2000.

Norme impugnate

  • art. 100 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 2001 dal Giudice di pace di Pignataro Maggiore nel procedimento civile tra Salvatore Contestabile e la Prefettura di Caserta, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 4 aprile 2001, emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, il Giudice di pace di Pignataro Maggiore, «vista e letta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 100 d.lgs. 507/99 [Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205] sollevata dal procuratore del ricorrente in relazione agli artt. 23 e 25 della Costituzione», e ritenuto che essa «prima facie non appare manifestamente infondata», ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha «rimesso» gli atti alla Corte costituzionale; che ha depositato atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, che, richiamando questioni analoghe sollevate da altri giudici di pace (r.o. n. 252/2001 e n. 554/2001), ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione del Giudice di pace, come risulta dal tenore testuale di essa che si è sopra riportato, (a) è totalmente carente di indicazioni relativamente agli elementi di fatto della controversia, (b) non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non è neppure precisato, e (c) non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma; che d'altra parte non può valere a colmare le suddette lacune di esposizione e di motivazione il mero rinvio a una imprecisata eccezione di parte, giacché, come costantemente affermato da questa Corte (per tutte, ordinanza n. 556 del 2000), il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento, da parte del rimettente, circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione; che per queste ragioni la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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