Sez. 3, Ordinanza n. 19034 del 11/07/2024 (Rv. 671931-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Quietanza - In genere - Necessità di forme particolari - Esclusione - Sottoscrizione del soggetto da cui proviene - Necessità - Efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.. - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia probatoria di quietanza, rispetto ad alcune rate di mutuo, a documenti privi di sottoscrizione riferibile alla banca mutuante la quale, peraltro, li aveva disconosciuti).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)