diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5919 del 26/05/1993 (Rv. 482525 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Quietanza - In genere | Necessità di forme particolari - Esclusione - Annotazione "pagato" o altra equivalente apposta sulla fattura - Sottoscrizione del soggetto da cui proviene - Necessità - Efficacia probatoria ex art. 2702 cod. civ..
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482525-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Quietanza - In genere

Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato" o altra equivalente, apposta sulla fattura che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2726, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)