Sez. 1, Sentenza n. 12183 del 01/12/1998 (Rv. 521289 - 01)
AGRICOLTURA - VITICULTURA E VINO - ZONE MONTANE | Disciplina ex art. 4, comma terzo del D.L. n. 370 del 1987 - Obbligo di estirpazione - Portata - Anche nel caso di reimpianti in assenza delle condizioni previste.
AGRICOLTURA - VITICULTURA E VINO - ZONE MONTANE
L'obbligo di estirpazione delle viti previsto, dall'art. 4, comma terzo, D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (come convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460) deve ritenersi fissato sia in relazione al caso di impianto abusivo di nuovo vigneto su terreno in precedenza non coltivato a vigna, sia in caso di reimpianto senza l'osservanza delle condizioni e procedure per acquistarne il diritto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)