Sez. 1, Sentenza n. 12601 del 07/12/1995 (Rv. 494984 - 01)
AGRICOLTURA - VITICULTURA E VINO - ZONE MONTANE | Regolamento CEE n. 1162 del 1976 e n. 377 del 1979 - Divieto di nuovi impianti di viti e di reimpianto di vigneti già esistenti senza autorizzazione - Violazione del divieto - Conseguenze - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Limiti.
AGRICOLTURA - VITICULTURA E VINO - ZONE MONTANE
In tema di disciplina comunitaria dell'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, la legge n. 749 del 1981 ha sanzionato solo l'esecuzione di nuovi impianti di viti senza autorizzazione regionale, mentre unicamente con l'art. 4 D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987, è stata sanzionata nell'ordinamento italiano anche l'attività di ampliamenti non previamente autorizzata, nonostante sia l'impianto che il reimpianto fossero stati limitati da regolamenti comunitari anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 749 del 1981 (Regolamenti CEE n. 1162 del 1976 e n. 337 del 1979), in quanto, rispetto a tale assetto normativo, il principio dell'immediata applicabilità delle norme comunitarie (sentenza Corte Cost. n. 170 del 1984) determina soltanto l'obbligo di estirpazione delle viti reimpiantate senza autorizzazione, ma non può essere invocato per interpretare né per integrare il precetto della legge n. 749 del 1981, perché ciò comporterebbe un ampliamento del contenuto del precetto medesimo, in violazione del principio di legalità dell'illecito amministrativo (art. 1 legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/05/1976 num. 1162, Regolam. Consiglio CEE 05/02/1979 num. 337, Legge 18/12/1981 num. 749 art. 1, Decreto Legisl. 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)