Sez. L - , Ordinanza n. 22161 del 13/07/2022 (Rv. 665212 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | Insinuazione al passivo fallimentare del personale del settore del trasporto aereo - Credito per trattamento integrativo CIGS - Esclusione – Ragioni - Somme dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo (cd. "Fondo volo"). PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI
In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare dei lavoratori del settore del trasporto aereo, va escluso il credito per integrazione del trattamento di cassa integrazione del personale interessato da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità, non trattandosi di un credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, bensì di somme integrative al cui pagamento è tenuto il cd "Fondo Volo", istituito presso l'Inps a norma dell'art. 1 ter, comma 1, del d.l. n. 249 del 2004, conv. dalla l. n. 291 del 2004.
Decreto Legge 05/10/2004 num. 249 art. 1 ter, Legge 03/12/2004 num. 291, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)