Sez. 1 - , Ordinanza n. 31184 del 29/12/2017 (Rv. 646584 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Omessa contribuzione - Fallimento del datore di lavoro - Prescrizione del credito dell’ente previdenziale - Risarcimento del danno per equivalente - Riserva matematica liquidata dall’ente previdenziale - Insinuazione al passivo - Raggiungimento età pensionabile - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro che sia stato dichiarato fallito e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all’ente previdenziale, il prestatore di lavoro non può più avanzare domanda di condanna alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, ma soltanto insinuarsi al passivo del fallimento a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c., per una somma pari alla riserva matematica liquidata dall’ente previdenziale, restando in questo caso irrilevante il mancato raggiungimento dell’età pensionabile da parte del danneggiato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)