Sez. U, Ordinanza n. 9751 del 11/04/2024 (Rv. 670893-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE | Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Omessa partecipazione a elezioni per mandato infrabiennale - Interruzione della consecutività - Esclusione - Dimissioni anticipate per svolgimento di incarico incompatibile con la carica - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l'intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell'interessato e dalle ragioni della sua scelta.
Costituzione art. 51, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)