Sez. U - , Sentenza n. 32781 del 19/12/2018 (Rv. 652075 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE | Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Mandati in parte espletati prima dell’entrata in vigore della legge n. 113 del 2017 - Rilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 4, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 17 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)