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Sez. 1, Sentenza n. 9000 del 04/02/2009 Cc. (dep. 27/02/2009) Rv. 242883 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Estradato che dopo l'espiazione di pena si rifugi in uno Stato terzo - Preclusione a nuova procedura di estradizione per fatti antecedenti a quelli per cui l'estradizione sia stata concessa - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242883-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Una volta che l'estradato, rimesso in libertà dopo l'espiazione di pena per la quale sia stata concessa l'estradizione, lasci il territorio dello Stato, cessa l'efficacia preclusiva del principio di specialità ove egli si rifugi in uno Stato diverso da quello estradante, ed è legittimamente richiesta allo Stato terzo l'estradizione anche per fatti commessi precedentemente alla prima estradizione (nella specie, peraltro, essendo il secondo Stato estero aderente all'Unione europea, mediante la procedura del mandato di arresto europeo), a nulla rilevando il consenso del primo Stato estradante.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 03/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)