Sez. 1, Sentenza n. 32356 del 06/07/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 229288 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE - DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Convenzione europea di estradizione - Principio di specialità - Limiti - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE - DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963 n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non è stata concessa l'estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l'estradato, fuggito nuovamente all'estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 699, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)