Sez. 5, Sentenza n. 10305 del 16/04/2024 (Rv. 670841-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Abuso del diritto - Società schermo - Costruzione di puro artifizio - Mancanza di effettività economica con finalità elusive - Attività non genuina - Indici "no genuine economic activity" - Disciplina pattizia - Disciplina antielusiva nazionale - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di abuso del diritto, la "società schermo" è una costruzione di puro artifizio, diretta, nel settore tributario, al raggiungimento di un mero beneficio fiscale indebito, attraverso la creazione di catene di società prive di effettività economica o di "no genuine economic activity" - desumibili dall'inesistenza di un complesso societario organizzato, professionale ed economicamente rilevante, dall'assenza di un impegno in un'attività economica prevalente all'interno dello Stato, dall'esistenza di pattuizioni infra-gruppo che obblighino la retrocessione del provento conseguito alla capogruppo o ad altre entità controllata direttamente o indirettamente, dallo svolgimento della prevalente attività della controllata in uno Stato diverso da quello della fonte, dalle coincidenze temporali sospette tra operazioni giuridiche poste in essere "intercompany", dalla
presenza di un esclusivo motivo fiscale che abbia indotto la società ad operare la delocalizzazione al fine di erodere l'imponibile fiscale - alla quale è applicabile, ferma la prevalenza in via generale della disciplina pattizia, anche quella nazionale soprattutto per evitare che la prima possa essere strumentalizzata al fine di favorire finalità elusive.
Regolam. Commissione CEE 12/12/2012 num. 772, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)