Sez. T, Ordinanza n. 24017 del 24/07/2026 (Rv. 679524-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Pratica elusiva - Configurabilità - Ragioni economiche dell'operazione negoziale - Assenza o marginalità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di abuso del diritto, ai fini della configurabilità di una pratica elusiva è necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse sia rivolto a conseguire un risparmio di imposta, da ritenersi illecito quando rappresenti la parte preponderante e comunque prevalente dell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso e, al contempo, le ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi, da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevanti rispetto all'obiettivo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che la costituzione di una società al fine di
acquistare un immobile e provvedere, poi, al suo trasferimento mediante cessione integrale del capitale sociale, costituisse pratica elusiva senza verificare la sussistenza di altre ragioni economiche rispetto a quella di eludere l'applicazione dell'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B), DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. C), Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)