Sez. 5, Sentenza n. 4981 del 27/01/1998 Ud. (dep. 27/04/1998) Rv. 210600 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Sussidiarietà rispetto ad altri reati contro la fede pubblica - Presupposti - Indicazione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall'inciso <<se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica>> contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)