Sez. 5, Sentenza n. 24816 del 09/05/2003 Ud. (dep. 06/06/2003) Rv. 225945 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Clausola di riserva - Punibilità se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica - Assorbimento rispetto ad altra fattispecie delittuosa - Condizioni - Concorso materiale di reati - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento, di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod.pen., ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ed infatti, l'ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 cod.pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità("se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica). Sussiste, invece, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza in quanto non risultava la sostituzione di persona fosse stata realizzata con ulteriore comportamento rispetto a quello consistente nella mera utilizzazione indebita della
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)