diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9017 del 03/02/2026 Ud. (dep. 09/03/2026) Rv. 289607-02

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Imputato agli arresti domiciliari per altra causa - Legittimo impedimento a comparire - Sussistenza - Celebrazione dell’udienza senza effettuazione di attività processuale - Pregiudizio per l’imputato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289607-02

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

Non vi è pregiudizio per l'imputato che, dopo aver comunicato al giudice del dibattimento di essere sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, non partecipa all'udienza in ragione del suo legittimo impedimento, nel caso in cui, nel corso della stessa, non sia stata svolta attività processuale rilevante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata esclusa la rilevanza del legittimo impedimento, in ragione del fatto che l'imputato, presente all'udienza successiva a quella in cui era impedito, nulla aveva eccepito al riguardo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)